No alla legge che accredita l’agricoltura biodinamica

20 maggio 2021 - Il Gruppo 2003 per la ricerca scientifica invita a non approvare, per le parti relative alla cosiddetta “agricoltura biodinamica”, il Disegno di legge 988 “Disposizioni per la tutela, lo sviluppo e la competitività della produzione agricola, agroalimentare, e dell’acquacoltura con metodo biologico”, legge peraltro importante per il settore alla luce del Green Deal europeo e delle Strategie d e Biodiversità. 

Nella formulazione attuale, il DDL, in discussione oggi al Parlamento, inserisce infatti in diversi articoli (1, 5, 8) riferimenti a questo metodo palesemente antiscientifico che fa riferimento a una filosofia che si basa su credenze esoteriche che con questa legge potrebbero diventare disciplinari accreditati. 

Tale metodo viene dal DDL equiparato al metodo dell’agricoltura biologica, con il rischio di screditare dal punto di vista scientifico l’intero settore.

Il Gruppo 2003 invita il legislatore a basarsi su dati ed evidenze più volte richiamate dalle società scientifiche di riferimento e invita i parlamentari a togliere tutti i riferimenti all’agricoltura biodinamica. 

In particolare:

  • All’art 1 comma 3, sopprimere le parole: «e biodinamica».  [1]
  • All’art 5 comma 3, sopprimere le parole: «e da un rappresentante delle associazioni maggiormente rappresentative nell'ambito della produzione agricola, agroalimentare e dell'acquacoltura con metodo biodinamico». [2]
  • All’art. 8 comma 1, sopprimere le parole “e biodinamica”. [3]

 

[1] Il testo in discussione all’art. 1 comma 3 recita “3. Ai fini della presente legge, il metodo di agricoltura biodinamica, che prevede l'uso di preparati biodinamici e specifici disciplinari, applicato nel rispetto delle disposizioni dei regolamenti dell'Unione europea in materia di agricoltura biologica, è equiparato al metodo di agricoltura biologica.”

[2] All’art. 5 comma 3 prevede l’istituzione di un Tavolo tecnico per la produzione biologica, che include "e da un rappresentante delle associazioni maggiormente rappresentative nell'ambito della produzione agricola, agroalimentare e dell'acquacoltura con metodo biodinamico,”

[3] All’art. 8 (sulle sementi) al comma 1 recita ". Il Ministro, entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, sentito il Tavolo tecnico e con il supporto scientifico del CREA, adotta un piano nazionale per le sementi biologiche finalizzato ad aumentare la disponibilità delle sementi stesse per le aziende e a migliorarne l'aspetto quantitativo e qualitativo con riferimento a varietà adatte all'agricoltura biologica e biodinamica”.