Statuto

Sezione I - GENERALITÀ


Articolo 1) - Denominazione

È costituita una Associazione denominata “Gruppo 2003 per la Ricerca Scientifica ETS” (Ente del terzo Settore). L’Associazione è stata fondata nel 2003 da: Marco Ajmone Marsan, Alessandro Bressan, Franco Brezzi, Ernesto Carafoli, Cesare Chiosi, Rocco De Nicola, Gaetano Di Chiara, Brunangelo Falini, Domenico Ferrari, Silvio Garattini, Gabriele Ghisellini, Isabella Gioia, Sandro Giuliani, Carlo La Vecchia, Tommaso Maccacaro, Pier Mannuccio Mannucci, Alberto Mantovani, Laura Maraschi, Ugo Montanari, Lorenzo Moretta, Luigi Nicolais, Riccardo Patacchini, Maurizio Raiteri, Giuseppe Remuzzi, Sergio Romagnani, Paolo Santicioli, Guido Tabellini.

 

Articolo 2) - Sede e Durata

L’Associazione ha attualmente sede legale in Milano, via Ampere 59. La durata dell’associazione è illimitata.

 

Articolo 3) - Scopo e attività istituzionali

L'Associazione persegue, senza scopo di lucro, finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale ispirandosi ai principi del Manifesto elaborato dall’Associazione (https://www.gruppo2003.org/node/3) e mediante l'esercizio, in via esclusiva o principale, delle seguenti attività di interesse generale individuate tra quelle dell’art. 5 comma 1 del D.Leg. 117/2017, e in particolare: 

d) educazione, istruzione e formazione  professionale,  ai  sensi della legge 28 marzo 2003, n. 53, e successive modificazioni, nonché le attività culturali di interesse sociale con finalità educativa;

g) formazione universitaria e post-universitaria;

h) ricerca scientifica di particolare interesse sociale;

i) organizzazione e gestione di attività culturali, artistiche o ricreative di interesse sociale; incluse attività, anche editoriali, di promozione e diffusione della cultura e della pratica del volontariato e delle attività di interesse generale di cui al presente articolo. 

L’associazione esercita, in particolare, le seguenti ulteriori attività:

  1. promozione della cultura scientifica attraverso strumenti diversi, inclusi i media;
  2. organizzazione di congressi, riunioni e simposi a livello locale e nazionale;
  3. organizzazione di premi;
  4. raccolta di fondi;
  5. attività comunque finalizzate al raggiungimento degli obiettivi istituzionali e nei limiti di quanto previsto dalla legge per le Associazioni senza fini di lucro. 

Per tutte le attività l’associazione si avvale in modo prevalente dell’attività di volontariato dei propri associati. 

 

Sezione II – PATRIMONIO - ENTRATE ED ESERCIZI FINANZIARI


Articolo 4) - Entrate e Patrimonio

Il patrimonio dell’Associazione è costituito da:

  1. beni mobili e immobili che diverranno di proprietà dell’Associazione;
  2. eredità, donazioni e legati;
  3. erogazioni liberali degli associati e di terzi.

Le entrate dell’Associazione sono costituite da:

  1. quote e contributi degli associati;
  2. donazioni, legati, erogazioni liberali degli associati e di terzi;
  3. altre entrate e attività compatibili con le finalità dell’associazionismo di promozione sociale e non in contrasto con gli scopi statutari.

Il patrimonio è utilizzato per lo svolgimento dell'attività istituzionale così come definita dal presente Statuto all'art. 3. 

In coerenza con l'assenza di ogni scopo di lucro è vietata la distribuzione anche indiretta di utili e avanzi di gestione, fondi e riserve comunque denominate a favore di associati, lavoratori, collaboratori, amministratori e altri componenti gli organi sociali, anche in occasione di recesso o cessazione individuale del rapporto associativo. 

 

Articolo 5) - Bilancio

L'esercizio associativo è annuale e si chiude il 31 dicembre di ogni anno.

Entro centoventi giorni dalla chiusura dell’esercizio, l’Organo amministrativo (d’ora in poi denominato “Consiglio Direttivo”) deve sottoporre all'assemblea degli associati per l'approvazione un bilancio di esercizio redatto nei modi di Legge e formato dallo stato patrimoniale, dal rendiconto gestionale, con l'indicazione di proventi e oneri dell'Ente; detto bilancio è accompagnato da una relazione che illustra le singole poste, riferisce circa l'andamento economico e gestionale dell'Ente, le modalità di perseguimento delle finalità istituzionali, nonché il carattere secondario e strumentale delle attività diverse da quelle istituzionali; in detta relazione si dà conto di eventuali osservazioni o suggerimenti provenienti dall'Organo di Controllo e/o dal Revisore. 

Il bilancio così formato, una volta approvato dall'Assemblea, è depositato nel Registro Unico Nazionale del Terzo Settore a cura del Consiglio Direttivo. 

Ricorrendo le condizioni di Legge il Consiglio Direttivo deve predisporre e depositare nel Registro Unico Nazionale del Terzo Settore il bilancio sociale redatto con le modalità previste dalla Legge. Il bilancio sociale nei casi previsti dalla Legge deve essere pubblicato annualmente anche nel sito internet dell'Associazione.

 

Sezione III – DIRITTI E DOVERI DEGLI ASSOCIATI


Articolo 6) - Associati

Il termine associati indica le persone che condividendo i principi emergenti dal presente statuto e dal Manifesto (vd art. 3), collaborano attivamente e personalmente al perseguimento dello scopo istituzionale e all'esercizio delle attività che ne sono l'esplicazione.

Sono associati i fondatori dell'Associazione e coloro che successivamente alla costituzione vengono ammessi a farne parte con deliberazione dell'organo amministrativo.

Gli associati hanno parità di diritti e di doveri nei confronti dell'Associazione che è organizzata secondo il principio generale della democraticità della struttura e dell'assenza di discriminazione fra le persone.

Gli associati sono dunque tenuti all'adempimento, sollecito, collaborativo e secondo buona fede, degli obblighi derivanti dallo Statuto, dai Regolamenti e dalle deliberazioni associative, fra i quali l'obbligo di contribuire alle necessità economiche dell'Associazione mediante il pagamento della quota associativa fissata periodicamente dall'Organo Amministrativo.

Ciascun associato ha diritto alla consultazione dei libri dell'Associazione, libro degli associati, libro dei verbali dell'Assemblea, libro dei verbali del Consiglio Direttivo facendone richiesta al Consiglio Direttivo, il quale ne consentirà l'esame personale presso la sede dell'Associazione con facoltà di trarne copie ed estratti  a spese dell'associazione.

 

Art. 7) Ammissione degli Associati

Fanno parte del Gruppo 2003:

  • Soci Ordinari;
  • Soci Sostenitori;
  • Soci Onorari.

Possono far parte del Gruppo 2003, in qualità di Soci Ordinari coloro che:

  1. compaiono nelle liste dell’ISI “Highly Cited” all’atto della domanda di associazione;
  2. sono affiliati ad una Università o a una struttura di ricerca italiana;
  3. sottoscrivono il “Manifesto” di cui all’art. 3 e condividono lo Statuto dell’Associazione.

Per diventare Socio Ordinario, il candidato deve presentare domanda al Presidente su apposito modulo. La domanda deve essere controfirmata da due Soci Ordinari e deve essere poi approvata all’unanimità dal Consiglio Direttivo e successivamente deliberata dall’Assemblea dei Soci.

Il Consiglio direttivo può, all’unanimità, nominare Soci Onorari persone ritenute particolarmente meritevoli e degne, che condividano interessi ed obiettivi dell’Associazione ed abbiano contribuito in modo significativo alla sua attività. La nomina a Socio Onorario dovrà essere deliberata dalla successiva Assemblea, con maggioranza semplice. Non possono essere avanzate più di due candidature all’anno. La qualifica di Socio Onorario è a vita.

Ogni Socio Ordinario o Onorario può partecipare di diritto a tutte le manifestazioni dell’Associazione, ha accesso a tutte le pubblicazioni dell’Associazione, può proporre al Consiglio Direttivo i temi di lavoro delle manifestazioni, ha diritto di elettorato attivo e passivo nelle assemblee ordinarie e straordinarie.  Rappresentanti di organizzazioni (quali ad esempio fondazioni ed associazioni private, aziende, gruppi industriali etc.) che hanno interesse nelle attività del Gruppo 2003, possono essere invitate dal Presidente, con l’approvazione del Consiglio direttivo, a diventare Soci Sostenitori dell’Associazione. Il contributo finanziario dei Soci Sostenitori sarà utilizzato per le attività promosse dal Gruppo 2003 e verrà appropriatamente riconosciuto. I Soci Sostenitori non godono né dell’elettorato attivo, né di quello passivo.

 

Articolo 8) - Prestazioni

L’Associazione si avvale delle attività prestate in forma volontaria, libera e gratuita dai propri associati per il perseguimento dei fini istituzionali. Fatti salvi i rimborsi spese, i Soci, sia Ordinari che Onorari, non possono essere retribuiti per prestazioni fornite al Gruppo.

In caso di necessità, per l’espletamento delle proprie attività l’Associazione potrà assumere, con delibera del Consiglio Direttivo, lavoratori dipendenti o avvalersi di prestazioni di lavoro di terzi, che opereranno nei limiti di specifici accordi o contratti conformi alle normative ed al presente Statuto. 

 

Art. 9) Recesso ed esclusione

La qualifica di associato è a tempo indeterminato, ma l'associato può recedere in ogni tempo dall'Associazione dandone comunicazione al Consiglio direttivo con congruo preavviso mediante lettera raccomandata o altra modalità che assicuri la prova dell'avvenuta ricezione.

Il recesso ha effetto immediato, non libera il recedente dall'obbligo di pagare la quota associativa per l'anno in corso, salva diversa deliberazione del Consiglio Direttivo; in ogni caso non dà diritto alla restituzione di quanto versato all'associazione.

L'associato che sia venuto meno in modo grave ai propri doveri derivanti dal presente Statuto o che sia gravemente inadempiente rispetto alle obbligazioni proprie di ciascun associato può essere escluso con deliberazione motivata del Consiglio direttivo; contro detta deliberazione è sempre possibile il ricorso all’assemblea. Nel caso in cui siano venute a cessare le cause dell'esclusione l'associato può essere riammesso.

 

Art. 10) Volontari

L'Associazione può avvalersi nello svolgimento delle proprie attività dell'opera di volontari. Sono volontari coloro che per libera scelta svolgono attività in favore dell'Associazione o dei progetti dell'Associazione mettendo a disposizione il proprio tempo e le proprie capacità in modo personale e gratuito senza fini di lucro neanche indiretto. I volontari possono essere iscritti in apposito Registro dei Volontari.

 

Sezione IV – ORGANI DELLASSOCIAZIONE


Articolo 11) - Organi dellAssociazione

Sono organi dell’Associazione:

  • l’Assemblea degli associati;
  • l’Organo di amministrazione denominato Consiglio Direttivo
  • il Presidente
  • l’Organo di controllo e di revisione dei conti
  • Il Collegio dei probiviri

 

Articolo 12) - Assemblea dei Soci

L’Assemblea è costituita dai Soci Ordinari ed Onorari. L’Assemblea è convocata in località anche diverse della sede legale dell’Associazione mediante comunicazione scritta (anche elettronica) a tutti i Soci Ordinari e Onorari, almeno una volta all’anno, per l’approvazione del bilancio preventivo e consuntivo, con preavviso di almeno 15 giorni e con indicazione dell’ordine del giorno.

Hanno diritto di voto solo i soci Ordinari ed Onorari presenti. 

Ciascun associato esprime un solo voto. Ciascun associato può farsi rappresentare in assemblea da altro associato mediante speciale delega scritta, apponibile anche in calce all'avviso di convocazione. Un associato può ricevere al massimo 1 delega. Il voto si esercita in modo palese. L’Assemblea è presieduta del Presidente dell’Associazione e in sua assenza dal Vice Presidente o da persona nominata dal Consiglio Direttivo.

L’Assemblea delibera sugli indirizzi scientifici generali e le attività dell’Associazione. Inoltre essa:

  • nomina e revoca i componenti del Consiglio Direttivo, il Presidente, l'Organo di controllo/Revisore e il Collegio dei Probiviri;
  • approva il bilancio di esercizio 
  • delibera sulla responsabilità degli organi sociali,
  • delibera sulle modificazioni dell'atto costitutivo dello Statuto,
  • approva i regolamenti,
  • delibera sullo scioglimento, trasformazione fusione e scissione dell'Associazione, 
  • delibera sulle impugnazioni delle delibere del Consiglio Direttivo che respingono domande di ammissione o che procedono all'esclusione di un associato;
  • delibera sugli altri oggetti attribuiti dalla Legge o dal presente Statuto.

L'Assemblea è validamente costituita alla presenza della metà più uno degli associati aventi diritto di voto e delibera a maggioranza dei voti espressi dai presenti.

In seconda convocazione l'assemblea delibera con il voto favorevole della maggioranza dei voti espressi dai presenti, qualunque sia il numero degli associati intervenuti.

Per le deliberazioni riguardanti modifiche dello Statuto occorre la presenza di almeno 2/3  dei soci [3/4 se la Associazione acquisirà la personalità giuridica] degli associati e il voto favorevole della maggioranza dei presenti.

Per le deliberazioni riguardanti lo scioglimento dell'Associazione e la devoluzione del patrimonio occorre il voto favorevole di almeno 3/4 degli associatiNelle deliberazioni che riguardano la loro responsabilità i componenti il Consiglio Direttivo non hanno diritto di voto.

Delle riunioni dell’Assemblea si redige processo verbale, firmato dal Presidente e dal Segretario.

Nei casi ritenuti opportuni dal Consiglio Direttivo, indicati nell'avviso di convocazione, le riunioni dell'assemblea possono svolgersi anche con modalità non contestuali ossia in audio-video conferenza purché ricorrano le seguenti condizioni, di cui si darà atto nel verbale: a) che sia consentita al Presidente dell'assemblea l'accertamento dell'identità degli intervenuti non personalmente presenti; b) che sia consentito al verbalizzante di percepire il modo adeguato i fatti e gli atti compiuti nella riunione; c) che sia consentito a tutti gli intervenuti di partecipare alla discussione e alla votazione simultanea agli argomenti posti all'ordine del giorno, nonché visionare, ricevere e trasmettere documenti. 

Verificandosi tali presupposti l'assemblea si ritiene svolta nel luogo ove sono compresenti il Presidente e/o il verbalizzante, nella figura del Segretario.

 

Articolo 13) - Consiglio Direttivo

L’Associazione è amministrata e retta da un Consiglio Direttivo composto da 5 a 9 membri, in rappresentanza di aree scientifiche distinte, eletti tra i soci Ordinari ed Onorari a maggioranza semplice con voto dell’Assemblea tra coloro che si candidano. I membri del Consiglio Direttivo durano in carica tre esercizi di bilancio (3 anni) e sono rieleggibili 1 volta consecutiva. 

Il Consiglio Direttivo elabora i programmi scientifici, organizzativi, divulgativi e propone nuove iniziative.

I componenti il Consiglio Direttivo devono essere in possesso dei seguenti requisiti:

  • onorabilità personale, proveniente dal proprio vissuto e dall'esperienza professionale;
  • professionalità misurata sulle specifiche attività istituzionale;
  • indipendenza da interessi che siano divergenti o configgenti con quelli propri dell'associazione.

Dalla funzione di componente il Consiglio Direttivo si decade per revoca, in presenza di giusta causa, dimissioni, morte, sopravvenuta incapacità o incompatibilità per Legge.

Il Consiglio direttivo, una volta costituitosi, designa al suo interno il Vice Presidente, e designa fra i soci un Segretario e un Tesoriere (segretario e tesoriere possono essere rappresentati da un’unica persona). Il Segretario ha il diritto e il dovere di partecipare alle riunione del Consiglio direttivo e verbalizzarne le deliberazioni.

La carica di consigliere è gratuita salvo l’eventuale rimborso delle spese sostenute per lo svolgimento dell'incarico.

Il Consiglio Direttivo si riunisce su convocazione del Presidente almeno due volte l’anno. Esso delibera validamente con la presenza e il voto favorevole della maggioranza dei suoi componenti. In caso di parità dei voti prevale il voto del Presidente. Il processo verbale delle riunioni del Consiglio verrà redatto su apposito libro e sarà sottoscritto dal Presidente e dal Segretario. In caso di dimissione o morte di un Consigliere, il Consiglio provvede alla sua sostituzione alla prima riunione successiva con il primo dei non eletti (o scegliendo fra i soci), che resta in carica fino al termine del mandato del Consiglio.

Il Consiglio Direttivo: 

  • attua le deliberazioni dell’Assemblea, 
  • promuove ogni iniziativa tendente al raggiungimento degli scopi dell’Associazione 
  • convoca le assemblee; 
  • delibera sulle domande di ammissione di nuovi soci; 
  • determina annualmente l’ammontare delle quote di iscrizione; 
  • redige i bilanci preventivo e consuntivo; 
  • sottopone all'assemblea proposte e mozioni;
  • consente la partecipazione dell'Associazione a bandi, gare, procedure selettive ad evidenza pubblica;
  • conferisce mandati/incarichi a soggetti terzi per il compimenti di singoli atti;
  • promuove e organizza gli eventi associativi, redazione documenti e loro diffusione;
  • tiene aggiornati i libri dei verbali dell'Assemblea e del Consiglio, consentendone l'esame da parte degli associati;
  • compie qualunque atto di gestione che non sia espressamente demandato all'assemblea o di competenza di altri organi;
  • delega propri componenti per il commento di atti o categorie di atti determinati.

I componenti il Consiglio Direttivo sono tenuti a partecipare all'attività in modo attivo e personale: il consigliere che senza giustificazione non partecipi a tre riunioni consecutive  è considerato dimissionario. 

Ciascun consigliere deve astenersi dall'intraprendere attività o dall'assumere incarichi che per loro natura siano incompatibili con lo scopo dell'Associazione o in concorrenza con le attività istituzionali in modo tale da recare danno all'immagine dell'Ente o al buon corso dell'attività.

I componenti il Consiglio Direttivo devono astenersi dall'agire in conflitto di interessi; verificandosi tale caso sono tenuti ad avvisare il Consiglio astenendosi dall'esercitare il diritto di voto. 

I componenti il Consiglio Direttivo rispondono nei confronti dell'Associazione, dei creditori dell'Associazione, degli associati e dei terzi ai sensi degli artt. 2392, 2393, 2393 bis, 2394, 2395 e 2409 del Codice Civile.

Si applica in ogni caso il disposto dell'art. 2475 ter del Codice Civile.

 

Art. 14) Presidente dell'Associazione

Il Presidente rappresenta legalmente l'Associazione nei confronti dei terzi e in giudizio.

È eletto dall’Assemblea fra i soci ed è membro di diritto del Consiglio Direttivo che presiede curandone l'esecuzione delle deliberazioni e coordinandone il lavoro. Dura in carica 3 esercizi (3 anni) ed è rieleggibile 1 volta consecutiva.

In caso di temporanea impossibilità ad agire personalmente il Presidente delega il vicepresidente o a terzi le proprie attribuzioni mediante procura speciale per il compimento di atti determinati.


Art. 15) Organo di Controllo/Revisore

Nei casi previsti dalla Legge, ovvero qualora sia ritenuto opportuno, l'assemblea nomina un Organo di Controllo monocratico [o collegiale] secondo le determinazioni assunte in sede di nomina.

L'Organo di Controllo vigila sull'osservanza della Legge e dello Statuto, sul rispetto dei principi di corretta amministrazione, sull'adeguatezza dell'assetto organizzativo, amministrativo e contabile dell'Associazione e sul suo concreto ordinamento. Esercita la revisione dei conti. I componenti dell'Organo di controllo hanno diritto a partecipare, senza diritto di voto,  alle riunioni del Consiglio Direttivo e a quelle dell'assemblea che approva il bilancio. [Se collegiale, l’organo è composto di tre membri scelti fra persone non associate con almeno una delle quali iscritta nell'apposito Registro dei Revisori Legali].

I componenti dell'Organo di controllo durano in carica 3 esercizi (anni) e sono rieleggibili.

La scadenza dell'Organo di controllo non può coincidere con quella del Consiglio Direttivo; per ottenere ciò è possibile che la nomina possa avere, una tantum, durata ultra o infra triennale.

Ai componenti l'Organo di controllo si applicano le disposizioni dell'art. 2399 del c.c..

La funzione di componente l'organo di controllo è incompatibile con quella di componente il Consiglio Direttivo.

 

Art. 16 Probiviri

I Probiviri sono eletti dall’Assemblea in numero di tre, e durano in carica tre anni.
Il Collegio dei Probiviri può esprimere il suo motivato parere su questioni di particolare gravità che riguardano il Gruppo o i soci stessi. 
Il Collegio dei Probiviri viene presieduto dal membro più anziano di età che:

  • convoca il Collegio dei Probiviri entro trenta giorni su richiesta scritta e motivata della maggioranza del Consiglio Direttivo o di almeno 5 Soci (Ordinari o Onorari);
  • stabilisce la sede e l’ordine del giorno della riunione, che presiede.

Il Collegio dei Probiviri esamina il caso, informa il Socio della procedura in atto, raccoglie la documentazione necessaria, e può dichiarare che non esiste l’intervento a procedere, ovvero dopo aver invitato l’interessato a presentare le proprie argomentazioni, può emettere provvedimenti di:

  1. censura;
  2. sospensione temporanea;
  3. espulsione dal Gruppo 2003.

Il Collegio dei Probiviri delibera a maggioranza semplice alla presenza dei suoi tre membri, salvo che per il provvedimento di espulsione per cui è necessaria l’unanimità del Collegio e la ratifica da parte dell’Assemblea.

 

Sezione V – NORME FINALI


Articolo 17) - Scioglimento e liquidazione

In caso di scioglimento dell’associazione, l’Assemblea nominerà uno o più liquidatori che provvederanno alla liquidazione del patrimonio secondo le norme di legge.

In caso di estinzione o scioglimento il patrimonio residuo è devoluto ad altri Enti del Terzo Settore individuati con delibera del Comitato Direttivo su conforme parere del competente Ufficio del registro del terzo settore. 

 

Articolo 18) - Controversie

Tutte le eventuali controversie tra gli associati, ovvero tra uno o più di questi e l’Associazione, in ordine all’esecuzione del presente Statuto ed alle deliberazioni dell’Assemblea od altri Organi Sociali, e in una parola in ordine a tutti i rapporti connessi all’Associazione ed alle sue iniziative, saranno sottoposti (con esclusione di ogni altra giurisdizione) alla competenza di tre Probiviri da nominarsi dall’Assemblea. Essi giudicheranno ex bono et aequo senza formalità di procedura e saranno inappellabili.

 

Articolo 19) - Rinvio

Per tutto quanto non previsto dal presente Statuto valgono le disposizioni di legge in materia di Associazione.